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Condizioni di vendita

Ultimo aggiornamento: 26 gennaio 2024

Disposizioni generali

Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a qualsiasi ordine effettuato sul sito www.donnobikes.com da qualsiasi persona in qualità di consumatore, di seguito denominata “CLIENTE”. Il sito è gestito dalla società Donno Bikes srl, con sede legale in Via Ugo la Malfa,31 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP), REA AP-259914, P.IVA 02400860447, di seguito denominata “DONNO BIKES” e dai suoi Partner, di seguito denominati “PARTNER”.
Effettuando un ordine sul sito, il CLIENTE accetta espressamente le presenti condizioni generali di vendita che regolano il rapporto contrattuale con DONNO BIKES e con i suoi PARTNER.
Le condizioni generali di vendita specifiche di un PARTNER sono accessibili nelle schede dei prodotti venduti e spediti dai PARTNER e saranno consultabili dal CLIENTE al momento dell’ordine. Queste condizioni possono essere oggetto di modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso e la data di pubblicazione delle stesse sul sito equivale alla data di entrata in vigore.
Tuttavia i contratti in corso rimangono soggetti alle condizioni in vigore al momento della conclusione della vendita.
Le presenti condizioni disciplinano gli acquisti effettuati sul sito www.donnobikes.com, conformemente alle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, del Codice del Consumo, D.lgs. n. 206/2005, modificato dal D.lgs. n. 21/2014 e dal D.lgs. 70/2003 in materia di commercio elettronico.

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Con le presenti condizioni generali di vendita, DONNO BIKES e i PARTNER vendono e il CLIENTE acquista a distanza i beni mobili materiali indicati ed offerti in vendita sul sito www.donnobikes.com. Il contratto si conclude attraverso la rete internet, mediante l’accesso del CLIENTE all’indirizzo www.donnobikes.com e la realizzazione di un ordine di acquisto secondo la procedura prevista dal sito stesso.
Il cliente si impegna a prendere visione, prima di procedere alla conferma del proprio ordine, delle presenti condizioni generali di vendita, in particolare delle informazioni precontrattuali fornite da DONNO BIKES e dai PARTNER.
Ogni ordine effettuato su www.donnobikes.com implica la conclusione di un contratto di compravendita a DISTANZA in lingua italiana.
Nella e-mail di conferma dell’ordine, il CLIENTE riceverà anche il link per scaricare ed archiviare una copia delle presenti condizioni generali di vendita, così come previsto dall’art. 51 comma 1 del D.Lgs 206/2005, modificato dal D.lgs 21/2014.

ARTICOLO 2 – INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI PER IL CONSUMATORE – ART. 49 DEL D.LGS 206/2005
Il CLIENTE prima della conclusione del contratto di acquisto, prende visione delle caratteristiche dei beni che vengono illustrate nelle singole schede prodotto al momento della scelta da parte del CLIENTE stesso.
Prima della convalida dell’ordine con “obbligo di pagamento”, il CLIENTE è informato relativamente a:
prezzo totale dei beni comprensivo delle imposte, con il dettaglio delle spese di spedizione e ogni altro costo;
modalità di pagamento;
il termine entro il quale DONNO BIKES si impegna a consegnare la merce;
condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso (art. 6 delle presenti condizioni) nonché modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B del D.lgs 21/2014;
informazione che il CLIENTE dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso; esistenza della garanzia legale di conformità per i beni acquistati; condizioni di assistenza post vendita e garanzie commerciali previste da DONNO BIKES.
Il CLIENTE può in qualsiasi momento e comunque prima della conclusione del contratto, prendere conoscenza delle informazioni relative a DONNO BIKES, l’indirizzo geografico, numero di telefono e fax, indirizzo di posta elettronica, informazioni che vengono riportate, anche di seguito:
DONNO BIKES SRL 
sede legale VIA UGO LA MALFA,31 – SAN BENEDETTO DEL TRONTO 63074 – (AP)
tel. +39 375 7060406 – email : donnobikes@gmail.com

ARTICOLO 3 – CONCLUSIONE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO
Il contratto di vendita è considerato concluso con l’invio da parte di DONNO BIKES al CLIENTE di un’e-mail di conferma dell’ordine. L’e-mail contiene i dati del CLIENTE e il numero d’ordine, il prezzo della merce acquistata, le spese di spedizione, l’indirizzo di consegna al quale sarà inviata la merce e il link per poter stampare e archiviare la copia delle presenti condizioni.
Il CLIENTE si impegna a verificare la correttezza dei dati personali contenuti nella mail di cui sopra e a comunicare tempestivamente a DONNO BIKES eventuali correzioni/modifiche da apportare.
DONNO BIKES si impegna a descrivere e a presentare gli articoli venduti sul sito nel miglior modo possibile. Ciononostante potrebbero evidenziarsi alcuni errori, imprecisioni o piccole differenze tra il prodotto raffigurato nel sito ed il prodotto reale. Inoltre le fotografie dei prodotti presentati su www.donnobikes.com non costituiscono elemento contrattuale, in quanto da considerarsi solo rappresentative.
DONNO BIKES si impegna a spedire la merce entro 30 giorni decorrenti dell’invio da parte di DONNO BIKES stessa dell’e-mail di conferma d’ordine al CLIENTE.

ARTICOLO 4 – DISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI
La disponibilità dei prodotti si riferisce alla disponibilità effettiva nel momento in cui il CLIENTE effettua l’ordine. Tale disponibilità deve comunque essere considerata puramente indicativa in quanto:
i prodotti potrebbero essere venduti ad altri CLIENTI prima della conferma dell’ordine, per effetto della contemporanea presenza sul sito di più utenti, potrebbe verificarsi un’anomalia informatica tale da rendere disponibile all’acquisto un prodotto che in realtà non lo è.
Anche in seguito all’invio dell’e-mail di conferma dell’ordine inviata da DONNO BIKES, potrebbero verificarsi casi di indisponibilità parziale o totale della merce . In queste eventualità, l’ordine verrà rettificato automaticamente con l’eliminazione del prodotto o dei prodotti non disponibili e il CLIENTE verrà immediatamente informato via e-mail; con tale e-mail il cliente verrà altresì informato delle modalità e delle tempistiche di rimborso delle somme eventualmente versate.

ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento da parte del CLIENTE potrà avvenire tramite: carta di credito/debito (circuiti accettati: Visa, MasterCard, American Express, Postepay); Paypal;
Satispay per ordini con importi non superiori a € 500,00;
Google Pay;
Klarna per ordini con importi compresi fra € 35,00 ed € 1.500,00.
Pagodil, per ordini con importi compresi fra € 990,00 ed € 3.000,00;
Carta regalo/reso;
Voucher fedeltà;
Bonifico bancario, per ordini con importi superiori a € 50,00.
Le comunicazioni relative al pagamento e i dati comunicati dal CLIENTE nel momento in cui questo viene effettuato avvengono su apposite linee protette. La sicurezza del pagamento con Carta di Credito è garantita tramite certificazione VBV ( Verified by VISA) e SCM ( Security Code Mastercard ).
Nel caso in cui il cliente aderisca ai servizi finanziari proposti dal venditore (a mero titolo di esempio, pagamento rateale, pagamento posticipato, ecc.) od a modalità di pagamento che prevedono l’applicazione di commissioni, eventuali spese per il servizio richiesto saranno integralmente a carico del cliente.

ARTICOLO 6 – PREZZI
Tutti i prezzi di vendita dei prodotti indicati sul sito www.donnobikes.com sono espressi in Euro e sono comprensivi di IVA, e ove previsto, del contributo Raee.
I costi di spedizione non sono compresi nel prezzo d’acquisto, ma sono indicati e calcolati al momento della conclusione del processo di acquisto prima dell’effettuazione del pagamento.
Il CLIENTE accetta la facoltà di DONNO BIKES di modificare i suoi prezzi in qualsiasi momento,
tuttavia la merce sarà fatturata sulla base dei prezzi indicati sul sito al momento della creazione dell’ordine e indicati nell’e-mail di conferma inviata da DONNO BIKES al CLIENTE.
In caso di errore informatico, manuale, tecnico, o di qualsiasi altra natura che possa comportare un cambiamento sostanziale, non previsto da DONNO BIKES, del prezzo di vendita al pubblico, che lo renda esorbitante o chiaramente irrisorio, l’ordine d’acquisto sarà considerato non valido e annullato e l’importo versato dal CLIENTE sarà rimborsato entro 14 gg. dal giorno dell’annullamento.

ARTICOLO 7 – DIRITTO DI RECESSO
Consulta la seguente pagina per conoscere i termini di recesso: https://donnobikes.com/spedizione-e-resi/

ARTICOLO 8 – GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ
Solo i consumatori – ovvero persone fisiche che hanno acquistato un prodotto per l’uso non inerente ad un’attività commerciale, imprenditoriale o professionale – possono beneficiare della garanzia legale. Pertanto, fatture recanti la partita IVA di un’impresa o di un professionista non danno diritto ai diritti di cui alla garanzia legale. Ai sensi del Codice del Consumo, un consumatore può richiedere al venditore di un prodotto l’applicazione dei rimedi della garanzia legale per difetti di conformità che si siano manifestati nei 24 mesi successivi alla consegna del prodotto. Il consumatore deve denunciare il difetto entro 2 mesi dalla scoperta. I consumatori possono richiedere l’applicazione dei rimedi della garanzia legale a condizione che abbiano una prova dell’acquisto (es. ricevuta fiscale / scontrino) del prodotto. E’perciò importante conservare sempre la ricevuta relativa all’acquisto del prodotto.
In caso di ricezione di prodotti difettosi o comunque non conformi agli ordini effettuati, il CLIENTE ha diritto al ripristino, senza alcuna spesa, della conformità del prodotto mediante riparazione o sostituzione del prodotto, ai sensi del codice del consumo.
Il prodotto ritenuto difettoso o non conforme, al fine di verificare la sussistenza del diritto alla garanzia, dovrà essere diagnosticato da un’officina autorizzata da Donno Bikes.
Nel caso in cui la diagnosi accerti che il prodotto ha un difetto di conformità (cioè che le condizioni previste dal Codice del Consumo sono soddisfatte), il consumatore sarà informato del tempo di riparazione stimato.
Nel caso in cui la diagnosi accerti che le condizioni previste dal Codice del Consumo non sono soddisfatte (per esempio se il difetto è una conseguenza di un uso scorretto del prodotto da parte del consumatore), Donno Bikes contatterà il consumatore per informarlo della natura del difetto e dei costi di riparazione stimati. Tali costi saranno interamente a carico del consumatore, così come eventuali costi di trasporto/spedizione del prodotto. Inoltre, in alcuni casi, potrebbe essere richiesto al consumatore il pagamento dei costi per la diagnosi effettuata. Tali costi verranno comunicati al consumatore in anticipo, quando il prodotto viene consegnato per la diagnosi.
Nei casi in cui la garanzia legale non trova applicazione, Donno Bikes richiederà al consumatore di approvare il preventivo dei costi di riparazione prima che il lavoro venga iniziato

Le Parti concordano espressamente che la garanzia legale di conformità non si applica e non si trasferisce al nuovo acquirente. Di conseguenza, il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali difetti di conformità o vizi del bene che dovessero emergere nelle successive transazioni tra privati.

ARTICOLO 9 – MODALITÀ DI CONSEGNA
DONNO BIKES accetterà solo ordini da consegnare nel territorio italiano, ad eccezione del territorio di San Marino e della Città del Vaticano. I prodotti saranno consegnati tramite corriere espresso all’indirizzo indicato dal CLIENTE al momento dell’ordine entro e non oltre 30 gg. dalla data di ricezione da parte del CLIENTE dell’e-mail di conferma ordine inviata da DONNO BIKES.
I PARTNER si impegnano a spedire e consegnare la merce secondo le tempistiche previste nelle proprie condizioni specifiche di vendita.
Per ogni ordine effettuato sul sito www.decathlon.it, DONNO BIKES emetterà fattura della merce spedita. La fattura è disponibile e stampabile, successivamente all’evasione dell’ordine, nella sezione “I miei ordini” dello spazio “Il mio conto on line” del CLIENTE. La fattura conterrà le informazioni fornite dal CLIENTE durante la procedura di acquisto. Dopo l’emissione della fattura, non sarà possibile apportare alcuna modifica ai dati indicati nella stessa.

ARTICOLO 10 – RESPONSABILITÀ
DONNO BIKES non assume alcuna responsabilità per disservizi imputabili a causa di forza maggiore o caso fortuito, anche ove dipendenti da malfunzionamenti e disservizi della rete internet, nel caso in cui non riesca a dare esecuzione all’ordine nei tempi previsti dal contratto. Si precisa che la responsabilità di DONNO BIKES non potrà in nessun caso essere richiamata in caso di inadempimento totale o parziale degli obblighi contrattuali imputabili al CLIENTE; DONNO BIKES non avrà nessuna responsabilità nel caso in cui non riesca a dare esecuzione all’ordine nei tempi previsti dal contratto a causa di disservizi imputabili a causa di forza maggiore o caso fortuito, anche ove dipendenti da malfunzionamenti e disservizi della rete internet.

ARTICOLO 11 – ACCESSO AL SITO
Il CLIENTE ha diritto di accedere al sito per la consultazione e l’effettuazione degli acquisti. Non è consentito alcun altro utilizzo, in particolare commerciale, del sito o del suo contenuto. L’integrità degli elementi di questo sito, che siano sonori o visivi, e la relativa tecnologia utilizzata rimangono di proprietà di DONNO BIKES e sono protetti dal diritto di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 12 – COOKIES
Il sito web www.donnobikes.com utilizza i ”cookies”. I cookies sono file elettronici che registrano informazioni relative
alla navigazione del CLIENTE nel sito (pagine consultate, data ed ora della consultazione, ecc..) e che permettono a DONNO BIKES di offrire un servizio personalizzato ai propri clienti.
Donno Bikes informa il Cliente della possibilità di disattivare la creazione di tali file, accedendo al proprio menu di configurazione Internet. Resta inteso che questo impedirà al Cliente di procedere all’ acquisto on line.
Per maggiori informazioni Clicca qui (informativa cookies)

ARTICOLO 13 – INTEGRALITÀ
Le presenti condizioni generali di vendita sono costituite dalla totalità delle clausole che le compongono. Se una o più disposizioni delle presenti condizioni generali di vendita è considerata non valida o dichiarata tale ai sensi della legge, della regolamentazione o in seguito a una decisione da parte di un Tribunale avente giurisdizione, le altre disposizioni continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.

ARTICOLO 15 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Le presenti Condizioni Generali per la Vendita on line sono sottoposte alla legge italiana.
Ogni controversia che non trova soluzione amichevole sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del CLIENTE, se ubicati nel territorio dello Stato.
In ogni caso, è possibile ricorrere facoltativamente alle procedure di mediazione di cui all’art. 14 del Regolamento UE 524/2013 per la risoluzione di eventuali controversie insorte nell’interpretazione e nell’esecuzione delle presenti condizioni di vendita accedendo al seguente sito: https://webgate.ec.europa.eu/odr

 

TESTO INTEGRALE DEGLI ARTICOLI DA 128 A 135 DEL CODICE DEL CONSUMO

TITOLO III

Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo

CAPO I

Della vendita di beni

Articolo 128
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita conclusi tra consumatore e venditore fra i quali la conformità dei beni al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità, le modalità di esercizio di tali rimedi e le garanzie convenzionali. A tali fini, ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, d’opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni da fabbricare o produrre.
2. Ai fini del presente capo si intende per:
a) contratto di vendita: qualsiasi contratto in base al quale il venditore trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagare il prezzo;
b) consumatore: la persona fisica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);
c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, anche tramite altra persona che agisca in suo nome o per suo conto, utilizza i contratti di cui al comma 1, primo periodo, ivi compreso il fornitore di piattaforme se agisce per finalità che rientrano nel quadro della sua attività e quale controparte contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali;
d) produttore: il fabbricante di un bene, l’importatore di un bene nel territorio dell’Unione o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
e) bene:
1) qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare; l’acqua, il gas e l’energia elettrica quando sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
2) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o è interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene (“beni con elementi digitali”);
3) gli animali vivi;
f) contenuto digitale: i dati prodotti e forniti in formato digitale;
g) servizio digitale:
1) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, memorizzare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure
2) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore o da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati;
h) compatibilità: la capacità del bene di funzionare con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati i beni del medesimo tipo, senza che sia necessario convertire i beni, l’hardware o il software;
i) funzionalità: la capacità del bene di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo;
l) interoperabilità: la capacità del bene di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i beni dello stesso tipo;
m) supporto durevole: ogni strumento che permetta al consumatore o al venditore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate, in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
n) garanzia convenzionale: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore (il “garante”), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;
o) durabilità: la capacità dei beni di mantenere le loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale;
p) senza spese: senza i costi necessari per rendere conformi i beni, con particolare riferimento alle spese di spedizione, di trasporto, di mano d’opera e di materiali;
q) asta pubblica: metodo di vendita in cui i beni o servizi sono offerti dal venditore ai consumatori che partecipano, o ai quali è data la possibilità di partecipare personalmente all’asta, la quale si svolge mediante una trasparente procedura competitiva gestita da una casa d’aste e in cui l’aggiudicatario è tenuto all’acquisto dei beni o servizi.
3. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai contratti di fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale, i quali rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti digitali o servizi digitali. Esse si applicano ai contenuti digitali o ai servizi digitali incorporati o interconnessi con beni, ai sensi del comma 2, lettera e), numero 2), i quali sono forniti con il bene in forza del contratto di vendita, indipendentemente dal fatto che i predetti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da terzi. Quando è dubbio se
la fornitura di un contenuto o di un servizio digitale incorporato o interconnesso faccia parte del contratto di vendita, si presume che tale fornitura rientri nel contratto di vendita.
4. Le disposizioni del presente capo non si applicano inoltre:
a) al supporto materiale che funge esclusivamente da vettore del contenuto digitale;
b) ai beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai, o secondo altre modalità previste dalla legge.
5. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa, anche nel caso in cui siano venduti in aste pubbliche qualora non siano state messe a disposizione dei consumatori informazioni chiare e complete circa l’inapplicabilità delle disposizioni del presente capo.

Articolo 129
Conformità dei beni al contratto
1. Il venditore fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonché le previsioni degli articoli 130 e 131 in quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 132.
2. Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti:
a) corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l’interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;
b) essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
c) essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all’installazione, previsti dal contratto di vendita; e
d) essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita.
3. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, per essere conforme al contratto di vendita il bene deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti:
a) essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell’ordinamento nazionale e del diritto dell’Unione, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell’industria applicabili allo specifico settore;
b) ove pertinente, possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
c) ove pertinente essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l’installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e,
d) essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell’ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell’etichetta.

Articolo 130
Obblighi del venditore e condotta del consumatore
1. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui all’articolo 129, comma 3, lettera d), quando, anche alternativamente, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione e non poteva conoscerla con l’ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione pubblica è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto con le stesse modalità, o con modalità simili a quelle con le quali è stata resa;
c) la decisione di acquistare il bene non è stata influenzata dalla dichiarazione pubblica.
2. Nel caso di beni con elementi digitali, il venditore è obbligato a tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti disponibili, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità di tali beni, e a fornirglieli, nel periodo di tempo:
a) che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalità dei beni e degli elementi digitali, e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se il contratto di vendita prevede un unico atto di fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale; oppure
b) indicato all’articolo 133, commi 2 o 3, a seconda dei casi, se il contratto di vendita prevede una fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale nell’arco di un periodo di tempo.
3. Se il consumatore non installa entro un congruo termine gli aggiornamenti forniti a norma del comma 2, il venditore non è responsabile per qualsiasi difetto di conformità derivante unicamente dalla mancanza dell’aggiornamento pertinente, a condizione che:
a) il venditore abbia informato il consumatore della disponibilità dell’aggiornamento e delle conseguenze della mancata installazione dello stesso da parte del consumatore; e
b) la mancata, o errata, installazione dell’aggiornamento da parte del consumatore non sia dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite dal venditore al consumatore.
4. Non vi è difetto di conformità ai sensi dell’articolo 129, comma 3, e dell’articolo 130, comma 2, se, al momento della conclusione del contratto di vendita, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti da tali norme e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto di vendita.

Articolo 131
Errata installazione dei beni
1. L’eventuale difetto di conformità che deriva dall’errata installazione del bene è considerato difetto di conformità del bene se:
a) l’installazione è prevista dal contratto di vendita ed è stata eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilità; oppure
b) l’installazione, da eseguirsi a carico del consumatore, è stata effettuata dal consumatore e l’errata installazione dipende da carenze nelle istruzioni di installazione fornite dal venditore o, per i beni con elementi digitali, fornite dal venditore o dal fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale.

Articolo 132
Diritti dei terzi
1. I rimedi di cui all’articolo 135-bis si estendono ai casi di impedimento o limitazione d’uso del bene venduto in conformità a quanto previsto dagli articoli 129 e 130, conseguenti ad una restrizione derivante dalla violazione di diritti dei terzi, in particolare di diritti di proprietà intellettuale, fatte salve altre disposizioni previste dall’ordinamento giuridico in tema di nullità, annullamento o altre ipotesi di scioglimento del contratto.

Articolo 133
Responsabilità del venditore
1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene eseguita ai sensi dell’articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale momento. Fermo quanto previsto dall’articolo 130, comma 2, il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali.
2. Nel caso di beni con elementi digitali, quando il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, il venditore è responsabile anche per qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta entro due anni dal momento della consegna dei beni con elementi digitali. Se il contratto prevede una fornitura continuativa per più di due anni, il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto di vendita.
3. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’articolo 135-bis.
4. Nel caso di beni usati le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e il termine di prescrizione di cui al comma 3 ad un periodo di tempo non inferiore ad un anno.

Articolo 134
Diritto di regresso
1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione di una persona nell’ambito dei passaggi precedenti della medesima catena contrattuale distributiva, inclusa l’omissione di fornire gli aggiornamenti per i beni con elementi digitali a norma dell’articolo 130, comma 2, ha diritto di regresso nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena di transazioni commerciali.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore può agire in regresso, entro un anno dall’esecuzione della prestazione, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

Articolo 135
Onere della prova
1. Salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali.
2. Per i beni con elementi digitali per i quali il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, l’onere della prova riguardo al fatto che il con-tenuto digitale o il servizio digitale era conforme entro il periodo di tempo di cui all’articolo 133, comma 2, spetta al venditore per qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro il termine indicato da tale articolo.

Articolo 135-bis
Rimedi
1. In caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nei seguenti commi.
2. Ai fini del ripristino della conformità del bene, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, delle seguenti:
a) il valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità;
b) l’entità del difetto di conformità; e
c) la possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
3. Ilvenditorepuòrifiutarsidirendereconformiibeniselariparazioneelasostituzionesonoimpossibili o se i costi che il venditore dovrebbe sostenere sono sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze, comprese quelle di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Il consumatore ha diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell’articolo 135-quater nel caso in cui:
a) il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione oppure non ha effettuato la riparazione o la sostituzione, ove possibile, ai sensi dell’articolo 135-ter, commi 1, 2 e 3, oppure ha rifiutato di rendere conformi i beni ai sensi del comma 3;
b) si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene;
c) il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l’immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita; oppure
d) il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Ilconsumatorenonhaildirittodirisolvereilcontrattoseildifettodiconformitàèsolodilieveentità. L’onere della prova della lieve entità del difetto è a carico del venditore.
6. Il consumatore può rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte di prezzo fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo. Restano ferme le disposizioni del codice civile che disciplinano l’eccezione di inadempimento e il concorso del fatto del consumatore.

Articolo 135-ter
Riparazione o sostituzione
1. La riparazione o la sostituzione sono effettuate:
a) senza spese;
b) entro un congruo periodo di tempo dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità; e
c) senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene.
2. Qualora si debba rimediare al difetto di conformità mediante riparazione o sostituzione dei beni, il consumatore deve metterli a disposizione del venditore. Il venditore riprende i beni sostituiti a proprie spese.
3. Qualora la riparazione richieda la rimozione del bene installato in modo conforme alla natura e allo scopo dello stesso prima che si manifesti il difetto di conformità, o qualora si riveli necessario sostituire il bene, l’obbligo di riparare o sostituire il bene comprende la rimozione del bene non conforme e l’installazione del bene sostitutivo o riparato, oppure l’obbligo di sostenere le spese di rimozione o installazione.
4. Il consumatore non è tenuto a pagare per il normale uso del bene sostituito nel periodo precedente la sostituzione.

Articolo 135-quater
Riduzione del prezzo e risoluzione del contratto
1. La riduzione del prezzo è proporzionale alla diminuzione di valore del bene ricevuto dal consumatore rispetto al valore che avrebbe avuto se fosse stato conforme.
2. Il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del contratto di vendita mediante una dichiarazione diretta al venditore contenente la manifestazione di volontà di risolvere il contratto di vendita.
3. Se il difetto di conformità riguarda solo alcuni dei beni consegnati a norma del contratto di vendita e sussiste una causa di risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell’articolo 135-bis, il consumatore può risolvere il contratto limitatamente ai beni non conformi e a quelli acquistati insieme ai beni non conformi, qualora non sia ragionevolmente presumibile la sussistenza di un interesse del consumatore a mantenere nella propria disponibilità i beni non affetti da vizi.
4. Se il consumatore risolve interamente il contratto di vendita o, conformemente al comma 3, limitatamente ad alcuni dei beni consegnati in forza del contratto di vendita:
a) il consumatore restituisce il bene al venditore, a spese di quest’ultimo, e
b) il venditore rimborsa al consumatore il prezzo pagato per il bene al ricevimento del bene o delle prove fornite dal consumatore in ordine al fatto di aver restituito o spedito il bene.

Articolo 135-quinquies
Garanzie convenzionali
1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima e nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto. Secondo le condizioni stabilite nel presente articolo e fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili del diritto dell’Unione o nazionale, quando un produttore offre al consumatore una garanzia
convenzionale concernente la durabilità di determinati beni nell’arco di un determinato periodo di tempo, il produttore è direttamente responsabile nei confronti del consumatore durante l’intero periodo di durata della garanzia per la riparazione o la sostituzione dei beni in conformità dell’articolo 135-ter. Nella dichiarazione di garanzia convenzionale di durabilità il produttore può offrire al consumatore condizioni più favorevoli. Se le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia convenzionale sono meno vantaggiose per il consumatore rispetto alle condizioni stabilite nella relativa pubblicità, la garanzia convenzionale vincola secondo le condizioni stabilite nella pubblicità relativa alla garanzia convenzionale, a meno che la pubblicità associata sia stata corretta prima della conclusione del contratto secondo le stesse modalità, o con modalità simili a quelle in cui è stata resa.
2. La dichiarazione di garanzia convenzionale è fornita al consumatore su supporto durevole al più tardi al momento della consegna dei beni. La dichiarazione di garanzia convenzionale è redatta in un linguaggio semplice e comprensibile. Essa comprende i seguenti elementi:
a) una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge, a titolo gratuito, di rimedi per i difetti di conformità nei confronti del venditore e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia convenzionale;
b) nome e indirizzo del garante;
c) la procedura che il consumatore deve seguire
per far valere la garanzia convenzionale;
d) la designazione dei beni cui si applica la garanzia convenzionale; e
e) le condizioni della garanzia convenzionale.
3. Lagaranziadeveessereredattainlinguaitalianaconcaratterinonmenoevidentidiquellidieventuali altre lingue.
4. Ilmancatorispettodiquantoprevistodalcomma2nonpregiudical’efficaciavincolantedellagaranzia convenzionale per il garante.

Articolo 135-sexies
Carattere imperativo delle disposizioni
1. Salvo quanto altrimenti disposto dal presente capo, è nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare a danno del consumatore, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente capo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
2. Il venditore può sempre offrire al consumatore condizioni contrattuali di maggior tutela rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del presente capo.
3. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di uno Stato non appartenente all’Unione europea, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

Articolo 135 -septies
Tutela in base ad altre disposizioni
1. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di for- mazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno.
2. Per gli aspetti disciplinati dal presente capo non si applicano altre disposizioni aventi l’effetto di garantire al consumatore un diverso livello di tutela.».
2. All’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 206 del 2005, le parole «e nell’articolo 115, comma 2- bis,» sono sostituite dalle seguenti: «nell’articolo 115, comma 2-bis e nell’articolo 128, comma 2, lettera d),».

CAPO I – bis

Dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali

Articolo 135-octies
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali conclusi tra consumatore e professionista, fra i quali la conformita’ del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformita’ al contratto o di mancata fornitura, le modalita’ di esercizio degli stessi, nonche’ la modifica del contenuto digitale o del servizio digitale.
2. Aifinidelpresentecaposiintendeper:
a) contenuto digitale: i dati prodotti e forniti in formato digitale; b) servizio digitale:
1) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale;
oppure
2) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale, caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio, o qualsiasi altra interazione con tali dati;
c) beni con elementi digitali: qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o e’ interconnesso con un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene;
d) integrazione: il collegamento del contenuto o del servizio digitale con le componenti dell’ambiente digitale del consumatore e l’incorporazione in dette componenti affinche’ il contenuto digitale o il servizio digitale sia utilizzato nel rispetto dei requisiti di conformita’ previsti dal presente capo;
e) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, ovvero un suo intermediario, che agisca per finalita’ che rientrano nel quadro della sua attivita’ commerciale, industriale, artigianale o professionale, in relazione ai contratti oggetto dal presente capo, ivi compreso il fornitore di piattaforme se agisce per finalita’ che rientrano nel quadro della sua attivita’ e in quanto controparte contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali;
f) consumatore:lapersonafisicadicuiall’articolo3,comma1,letteraa);
g) prezzo: la somma di denaro o una rappresentazione digitale del valore dovuto come corrispettivo per la fornitura di contenuto digitale o di servizio digitale;
h) dati personali: i dati personali quali definiti all’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679; i) ambiente digitale: l’hardware, il software e le connessioni di rete di cui il consumatore si serve per accedere al contenuto digitale o al servizio digitale o per usarlo;
j) compatibilita’: la capacita’ del contenuto digitale o del servizio digitale di funzionare con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati contenuti digitali o servizi digitali dello stesso tipo, senza che sia necessario convertire il contenuto digitale o il servizio digitale;
k) funzionalita’: la capacita’ del contenuto digitale o del servizio digitale di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo;
l) interoperabilita’: la capacita’ del contenuto digitale o del servizio digitale di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i contenuti digitali o i servizi digitali dello stesso tipo;
m) supporto durevole: ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di archiviare le informazioni che gli sono
personalmente indirizzate, in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalita’ cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni archiviate.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano a qualsiasi contratto in cui il professionista fornisce, o si obbliga a fornire, un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore corrisponde un prezzo o si obbliga a corrispondere un prezzo.
4. Le disposizioni del presente capo si applicano altresi’ nel caso in cui il professionista fornisce o si obbliga a fornire un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si obbliga a fornire dati personali al professionista, fatto salvo il caso in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dal professionista ai fini della
5. fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale a norma del presente capo o per consentire l’assolvimento degli obblighi di legge cui e’ soggetto il professionista e quest’ultimo non tratti tali dati per scopi diversi da quelli previsti.
6. Le disposizioni del presente capo si applicano anche se il contenuto digitale o il servizio digitale e’ sviluppato secondo le specifiche indicazioni del consumatore.
7. Fatti salvi gli articoli 135-decies, commi 1 e 2, e 135-septiesdecies, le disposizioni del presente capo si applicano anche al supporto materiale che funge esclusivamente da vettore dicontenuto digitale.

Articolo 135-novies
Esclusioni
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai contenuti digitali o ai servizi digitali incorporati o interconnessi con beni di cui all’articolo 135-octies, comma 2, lettera c), e che sono forniti con il bene ai sensi di un contratto di vendita relativo a tali beni, indipendentemente dal fatto che detti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da un terzo. Quando e’ dubbio che la fornitura del contenuto digitale incorporato o interconnesso o servizio digitale incorporato o interconnesso faccia parte del contratto di vendita, si
presume che il contenuto digitale o il servizio digitale incorporato o interconnesso rientri nel contratto di vendita del bene.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai contratti concernenti:
a) la fornitura di servizi diversi dai servizi digitali, indipendentemente dal fatto che il professionista
ricorra o meno a forme o mezzi digitali per ottenere il risultato del servizio o consegnarlo o trasmetterlo al consumatore;
b) servizi di comunicazioni elettroniche ai sensi dell’articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972 ad eccezione dei servizi di comunicazioni interpersonale senza numero di cui all’articolo 2, punto 7), di tale direttiva;
c) servizi di assistenza sanitaria, per i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici, sia essa fornita o meno attraverso le strutture di assistenza sanitaria;
d) servizi di gioco d’azzardo, vale a dire servizi che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, compresi quelli con un elemento di abilita’, come le lotterie, i giochi d’azzardo nei casino’, il poker e le scommesse, che vengano forniti mediante strumenti elettronici o qualsiasi altra tecnologia che facilita le
comunicazioni e su richiesta individuale di un destinatario di tali servizi;
e) servizi finanziari, vale a dire qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi
pensionistici individuali, di investimento o di pagamento;
f) software offerto dal professionista sulla base di una licenza libera e aperta, in cui il consumatore non
corrisponde un prezzo e i dati personali forniti dal consumatore stesso sono trattati esclusivamente dal professionista al fine di migliorare la sicurezza, la compatibilita’ o l’interoperabilita’ del software specifico; g) la fornitura di contenuto digitale se il contenuto digitale e’ messo a disposizione del pubblico con mezzi diversi dalla trasmissione di segnale quale parte di uno spettacolo o di un evento, come le
proiezioni cinematografiche digitali;
h) contenuto digitale fornito da enti pubblici, a norma della direttiva 2019/1024 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, qualora un singolo contratto tra professionista e consumatore
comprenda in un unico pacchetto elementi di fornitura di contenuto digitale o di un servizio digitale ed elementi relativi alla fornitura di altri beni o servizi, le disposizioni del presente capo si applicano
unicamente agli elementi del contratto che riguardano il contenuto digitale o il servizio digitale. L’articolo 135-vicies semel non si applica se un
pacchetto di servizi o di servizi e apparecchiature disciplinato dal codice europeo delle comunicazioni elettroniche include elementi:
a) di un servizio di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico che fornisce accesso a Internet, ovvero connettivita’ a praticamente tutti i punti finali di Internet, a prescindere dalla tecnologia di rete e dalle apparecchiature terminali utilizzate;
b) o di un servizio di comunicazioni interpersonale che si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente – ossia uno o piu’ numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale – o consente la comunicazione con uno o piu’ numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale.
4. Se il consumatore ha il diritto di risolvere qualsiasi elemento del pacchetto di cui al comma 3 prima della scadenza contrattuale concordata per ragioni di mancata conformita’ al contratto o di mancata fornitura, ha diritto di risolvere il contratto in relazione a tutti gli elementi del pacchetto.
5. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente capo e una disposizione di un altro atto dell’Unione che disciplina uno specifico settore o oggetto, la disposizione di tale altro atto dell’Unione e quelle nazionali di recepimento prevalgono su quelle del presente capo.
6. Le disposizioni nazionali e quelle del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679, nonche’ dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si applicano a qualsiasi dato personale trattato
in relazione ai contratti di cui all’articolo 135-octies, comma 3. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente capo e quelle del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, prevalgono queste ultime.
7. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano il diritto dell’Unione e nazionale sul diritto d’autore e sui diritti connessi.

Articolo 135-decies
Fornitura di contenuto digitale o servizio digitale e conformita’ al contratto
1. Il professionista fornisce il contenuto digitale o il servizio digitale al consumatore. Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista fornisce il contenuto digitale o il servizio digitale al consumatore senza ritardo ingiustificato dopo la conclusione del contratto.
2. Il professionista ha adempiuto l’obbligo di fornitura quando:
a) il contenuto digitale o qualunque mezzo idoneo per accedere al contenuto digitale o per scaricarlo e’ reso disponibile o accessibile al consumatore, o all’impianto fisico o virtuale scelto a tal fine
dal consumatore;
b) il servizio digitale e’ reso accessibile al consumatore o a un impianto fisico o virtuale scelto all’uopo dal consumatore.
3. Ilprofessionistaforniscealconsumatorebenichesoddisfanoirequisitidicuiaicommi4e5,nonche’ quelli di cui agli articoli 135-undecies e 135-duodecies in quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 135-terdecies.
4. Per essere conforme al contratto il contenuto digitale o il servizio digitale deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti:
a) corrispondere alla descrizione, alla quantita’ e alla qualita’ previste dal contratto e presentare funzionalita’, compatibilita’, interoperabilita’ e le altre caratteristiche previste dal contratto;
b) essere idoneo ad ogni uso particolare voluto dal consumatore e che e’ stato da questi portato a conoscenza del professionista al piu’ tardi al momento della conclusione del contratto e che il professionista ha accettato;
c) essere fornito con tutti gli accessori, le istruzioni, anche in merito all’installazione e l’assistenza ai clienti, come previsti dal contratto; e
d) essere aggiornato come previsto dal contratto.
5. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformita’, il bene per essere conforme al contratto di vendita deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti:
a) essere adeguato agli scopi per cui sarebbe abitualmente utilizzato un contenuto digitale o un servizio digitale del medesimo tipo, tenendo conto, se del caso, dell’eventuale diritto dell’Unione e nazionale e
delle norme tecniche esistenti, oppure, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell’industria specifici del settore applicabili;
b) essere della quantita’ e presentare la qualita’ e le caratteristiche di prestazione, anche in materia di funzionalita’, compatibilita’, accessibilita’, continuita’ e sicurezza, che si ritrovano abitualmente nei contenuti digitali o nei servizi digitali dello stesso tipo e che il consumatore puo’ ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del contenuto digitale o del servizio digitale, tenendo conto di eventuali dichiarazioni pubbliche rese da o per conto dell’operatore economico o di altri soggetti nell’ambito dei precedenti passaggi della catena contrattuale distributiva, soprattutto nei messaggi pubblicitari e nell’etichettatura, a meno che il professionista non dimostri, anche alternativamente, che:
1) non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione;
2) al momento della conclusione del contratto, la dichiarazione pubblica era stata rettificata nello stesso modo, o in modo paragonabile, a quello in cui era stata resa; oppure
3) la decisione di acquistare il contenuto digitale o il servizio digitale non poteva essere influenzata dalla dichiarazione pubblica;
c) ove pertinente, essere fornito assieme agli eventuali accessori e istruzioni che il consumatore puo’ ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e
d) essere conforme all’eventuale versione di prova o anteprima del contenuto digitale o del servizio digitale messa a disposizione dal professionista prima della conclusione del contratto.

Articolo 135-undecies
Obblighi del professionista e condotta del Consumatore
1. Il professionista e’ obbligato a tenere informat il consumatore sugli aggiornamenti disponibili, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformita’ del contenuto digitale o del servizio digitale, e a fornirglieli, nel periodo di tempo:
a) durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto, se questo prevede una fornitura continua per un determinato periodo di tempo; oppure
b) che il consumatore puo’ ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalita’ del contenuto digitale o del servizio digitale e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se questo prevede un unico atto di fornitura o una serie di singoli atti di fornitura.
2. Se il consumatore non installa entro un congruo termine gli aggiornamenti forniti dal professionista ai sensi del comma 1, il professionista non e’ responsabile per qualsiasi difetto di conformita’ derivante unicamente dalla mancanza dell’aggiornamento pertinente, a condizione che:
a) il professionista abbia informato il consumatore della disponibilita’ dell’aggiornamento e delle conseguenze della mancata installazione dello stesso da parte del consumatore; e
b) la mancata installazione o l’installazione errata dell’aggiornamento da parte del consumatore non e’ dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite dal professionista.
3. Se il contratto prevede che il contenuto digitale o il servizio digitale sia fornito in modo continuativo per un determinato periodo di tempo, l’obbligo di assicurare la conformita’ del contenuto digitale o il servizio digitale permane per l’intera durata di tale periodo.
4. Non vi e’ difetto di conformita’ ai sensi del comma 1 o dell’articolo 135-decies, comma 5, se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del contenuto digitale o del servizio digitale si discostava dai requisiti oggettivi di conformita’ previsti da tali disposizioni e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto.
5. Salvo diverso accordo tra le parti, il contenuto digitale o il servizio digitale e’ fornito nella versione piu’ recente disponibile al momento della conclusione del contratto.

Articolo 135-duodecies
Errata integrazione del contenuto digitale o del servizio digitale
1. L’eventuale difetto di conformita’ che deriva da un’errata integrazione del contenuto digitale o del servizio digitale nell’ambiente digitale del consumatore deve essere considerato difetto di conformita’ del contenuto digitale o del servizio digitale se:
a) il contenuto digitale o servizio digitale e’ stato integrato dal professionista o sotto la sua responsabilita’; oppure
b) il contenuto digitale o il servizio digitale richiedeva integrazione da parte del consumatore e l’errata integrazione e’ dovuta a una carenza delle istruzioni di integrazione fornite dal professionista.

Articolo 135-terdecies
Diritti dei terzi
1. I rimedi di cui all’articolo 135-octiesdecies si estendono ai casi di impedimento o limitazione d’uso del contenuto o del servizio digitale in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 135-decies, commi 4 e 5, conseguenti ad una restrizione derivante dalla violazione di diritti dei terzi, in particolare di diritti di proprieta’ intellettuale, fatte salve altre disposizioni previste dall’ordinamento giuridico in tema di nullita’, annullamento o altre ipotesi di scioglimento del contratto.

Articolo 135-quaterdecies
Responsabilita’ del professionista
1. Il professionista e’ responsabile per la mancata fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale conformemente all’articolo 135-decies, commi 1 e 2.
2. Qualora un contratto preveda un unico atto di fornitura o una serie di singoli atti di fornitura, il professionista e’ responsabile per qualsiasi difetto di conformita’ a norma degli articoli 135-decies, commi 4 e 5, 135-undecies, 135-duodecies e 135-quindecies, esistente al momento della fornitura, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 135-undecies, comma 1, lettera b).
3. Il professionista e’ responsabile solamente per i difetti di conformita’ che si manifestano entro due anni a decorrere dal momento della fornitura, fatto salvo l’articolo 135-undecies, comma 1, lettera b).
4. L’azione diretta a far valere i difetti sussistenti al momento della fornitura e non dolosamente occultati dal professionista si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi da tale momento, ove risultino evidenti entro tale termine.
5. Se il contratto prevede la fornitura continuativa per un periodo di tempo, il professionista risponde di un difetto di conformita’, a norma degli articoli 135-decies, commi 4 e 5, 135-undecies e 135-duodecies se il difetto si manifesta o risulta evidente nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto.
6. L’azione diretta a far valere i difetti emersi nel corso della fornitura e non dolosamente occultati dal professionista si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dall’ultimo atto di fornitura.

Articolo 135-quindecies
Diritto di regresso
1. Il professionista, quando e’ responsabile nei confronti del consumatore a causa della mancata fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale o per l’esistenza di un difetto di conformita’ imputabile ad un’azione o ad un’omissione di una persona nell’ambito dei passaggi precedenti della medesima catena contrattuale distributiva ha diritto di regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il professionista che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore puo’ agire, entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

Articolo 135-sexiesdecies
Onere della prova
1. L’onere della prova riguardo al fatto se il contenuto digitale o il servizio digitale sia stato fornito in conformita’ dell’articolo 135-decies, commi 1 e 2, e’ a carico del professionista.
2. Nei casi di cui all’articolo 135-quaterdecies, comma 2, l’onere della prova della conformita’ al contratto del contenuto digitale o del servizio digitale al momento della fornitura e’ a carico del professionista per un difetto di conformita’ che risulti evidente entro il termine di un anno dal momento in cui il contenuto digitale o il servizio digitale e’ stato fornito.
3. Nei casi di cui all’articolo 135-quaterdecies, comma 5, l’onere della prova della conformita’ al contratto del contenuto digitale o il servizio digitale durante il periodo di tempo in cui avviene la fornitura e’ a carico del professionista per un difetto di conformita’ che si manifesta entro tale periodo.
4. I commi 2 e 3 non si applicano se il professionista dimostra che l’ambiente digitale del consumatore non e’ compatibile con i requisiti tecnici del contenuto digitale o del servizio digitale e se ha informato il consumatore di tali requisiti in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto.
5. Il consumatore collabora con il professionista per quanto ragionevolmente possibile e necessario al fine di accertare se la causa del difetto di conformita’ del contenuto digitale o del servizio digitale al momento specificato dall’articolo 135-quaterdecies, commi 2 o 5, a seconda dei casi, risieda nell’ambiente digitale del consumatore. L’obbligo di collaborazione e’ limitato ai mezzi tecnicamente disponibili che siano meno intrusivi per il consumatore. Se il consumatore non collabora e se il professionista ha informato il consumatore dei requisiti inerenti al necessario ambiente digitale in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto, l’onere della prova riguardo all’esistenza del difetto di conformita’ al momento di cuiall’articolo 135-quaterdecies, commi 2 e 5 e’ a carico del consumatore.

Articolo 135-septiesdecies
Rimedio per la mancata fornitura
1. Se il professionista ha omesso di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale conformemente all’articolo 135-decies, commi 1 e 2, il consumatore invita il professionista a fornire il contenuto digitale o il servizio digitale. Se il professionista omette nuovamente di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale entro un termine congruo oppure entro un ulteriore termine espressamente concordato dalle parti, il consumatore ha il diritto di risolvere il contratto.
2. Il comma 1 non trova applicazione e il consumatore ha il diritto di risolvere immediatamente il contratto se:
a) il professionista ha dichiarato, o risulta altrettanto chiaramente dalle circostanze, che non fornira’ il contenuto digitale o il servizio digitale;
b) il consumatore e il professionista hanno convenuto, o risulta evidente dalle circostanze che accompagnano la conclusione del contratto, che un tempo specifico per la fornitura e’ essenziale per il consumatore e il professionista omette di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale entro o in tale momento.
3. Se il consumatore risolve il contratto a norma dei commi 1 e 2, si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 135-noviesdecies a 135-vicies.

Articolo 135-octiesdecies
Rimedi per difetti di conformita’
1. In caso di difetto di conformita’ del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformita’, o a ricevere una congrua riduzione del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il consumatore ha diritto al ripristino della conformita’ del contenuto digitale o del servizio digitale, a meno che cio’ non sia impossibile o imponga al professionista costi che sarebbero sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, delle seguenti:
a) il valore che il contenuto digitale o servizio digitale avrebbe in assenza di difetto di conformita’; e
b) l’entita’ del difetto di conformita’.
3. Il professionista rende il contenuto digitale o il servizio digitale conforme ai sensi del comma 2, entro
un congruo termine a partire dal momento in cui e’ stato informato dal consumatore in merito al difetto di conformita’, senza spese e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del contenuto digitale o del servizio digitale e dell’uso che il consumatore intendeva farne.
4. Il consumatore ha diritto a una riduzione proporzionale del prezzo a norma del comma 5 se il contenuto digitale o il servizio digitale e’ fornito in cambio del pagamento di un prezzo, o alla risoluzione del contratto conformemente al comma 6, in uno dei casi seguenti:
a) il rimedio del ripristino della conformita’ del contenuto digitale o del servizio digitale e’ impossibile o sproporzionato ai sensi del comma 2;
b) il professionista non ha ripristinato la conformita’ del contenuto digitale o del servizio digitale ai sensi del comma 3;
c) si manifesta un difetto di conformita’, nonostante il tentativo del professionista di ripristinare la conformita’ del contenuto digitale o servizio digitale;
d) il difetto di conformita’ e’ talmente grave da giustificare un’immediata riduzione del prezzo o risoluzione del contratto; oppure
e) il professionista ha dichiarato, o risulta altrettanto chiaramente dalle circostanze, che non procedera’ al ripristino della conformita’ del contenuto digitale o del servizio digitale entro un congruo termine o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. La riduzione del prezzo e’ proporzionale alla diminuzione di valore del contenuto digitale o del servizio digitale fornito al consumatore rispetto al valore che avrebbe se fosse stato conforme. Se il contratto stabilisce che il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito per un determinato periodo di tempo in cambio del pagamento di un prezzo, la riduzione di prezzo si applica al periodo di tempo in cui il contenuto digitale o il servizio digitale non e’ stato conforme.
6. Se il contenuto digitale o il servizio digitale e’ stato fornito in cambio del pagamento di un prezzo, il consumatore non ha diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformita’ e’ di lieve entita’. L’onere della prova riguardo al fatto che il difetto di conformita’ e’ di lieve entita’ e’ a carico del professionista.

Articolo 135-noviesdecies
Risoluzione del contratto
1. Il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del contratto mediante una dichiarazione al venditore in cui manifesta la volonta’ di risolvere il contratto.
2. In caso di risoluzione del contratto il professionista rimborsa al consumatore tutti gli importi versati in esecuzione del contratto. Tuttavia, se il contratto prevede la fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale in cambio del pagamento di un prezzo e per un periodo di tempo, e il contenuto digitale o il servizio digitale e’ stato conforme per un periodo di tempo prima della risoluzione del contratto, il professionista rimborsa al consumatore solo la parte dell’importo pagato corrispondente al periodo in cui il contenuto digitale o il servizio digitale non e’ stato conforme e qualsiasi parte del prezzo pagato in anticipo dal consumatore relativa al periodo di durata del contratto rimanente se il contratto non fosse stato risolto.
3. Per quanto riguarda i dati personali del consumatore, il professionista e’ tenuto a rispettare gli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/679 nonche’ dal decreto legislativo n. 101 del 2018.
4. Il professionista si astiene dall’utilizzare qualsiasi contenuto diverso dai dati personali che sia stato fornito o creato dal consumatore nell’ambito dell’utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista, fatto salvo il caso in cui tale contenuto:
a) sia privo di utilita’ al di fuori del contesto del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista;
b) si riferisca solamente all’attivita’ del consumatore nell’utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista;
c) sia stato aggregato dal professionista ad altri dati e non possa essere disaggregato o comunque non senza uno sforzo sproporzionato; o
d) sia stato generato congiuntamente dal consumatore e altre persone, e altri consumatori possano continuare a utilizzare il contenuto.
5. Ad eccezione delle situazioni di cui al comma 4, lettere a), b) o c), il professionista mette a disposizione del consumatore, su richiesta dello stesso, contenuti diversi dai dati personali, che sono stati forniti o creati dal consumatore durante l’utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista. Il consumatore ha il diritto di recuperare dal professionista tali contenuti digitali gratuitamente e senza impedimenti, entro un congruo lasso di tempo e in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.
6. Il professionista puo’ impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale da parte del consumatore, in particolare rendendogli il contenuto digitale o il servizio digitale inaccessibile o disattivando il suo account utente, fatto salvo quanto previsto al comma 5.
7. In seguito alla risoluzione del contratto, il consumatore si astiene dall’utilizzare il contenuto digitale o il servizio digitale e dal metterlo a disposizione di terzi.
8. Se il contenuto digitale e’ stato fornito su un supporto materiale, il consumatore lo restituisce al professionista, su richiesta e a spese di quest’ultimo, senza indebito ritardo. Se il professionista decide di chiedere la restituzione del supporto materiale, e’ tenuto a presentare la richiesta entro quattordici giorni
a decorrere dal giorno in cui il professionista e’ stato informato della decisione del consumatore di risolvere il contratto.
9. Il consumatore non e’ tenuto a pagare per l’uso del contenuto digitale o del servizio digitale nel periodo precedente la risoluzione del contratto durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale non e’ stato conforme.

Articolo 135-vicies
Rimborso al consumatore
1. Eventuali rimborsi dovuti al consumatore dal professionista a norma dell’articolo 135-octiesdecies, commi 4 e 5, o dell’articolo 135-noviesdecies, comma 2, dovuti alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto sono effettuati senza ritardo ingiustificato e, in ogni caso, entro quattordici giorni dal giorno in cui il professionista e’ informato della decisione del consumatore di esercitare il diritto del consumatore a una riduzione di prezzo o il suo diritto alla risoluzione dal contratto.
2. Il professionista effettua il rimborso utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per pagare il contenuto digitale o il servizio digitale, salvo che il consumatore consenta espressamente all’uso di un altro mezzo e non debba sostenere alcuna spesa relativa al rimborso.
3. Il professionista non impone al consumatore alcuna commissione in relazione al rimborso.

Articolo 135-vicies semel
Modifica del contenuto digitale o del servizio digitale
1. Se il contratto prevede che il contenuto digitale o il servizio digitale sia fornito o reso accessibile al consumatore per un certo periodo di tempo, il professionista puo’ modificare il contenuto digitale o il servizio digitale oltre a quanto e’ necessario per mantenere la conformita’ del contenuto digitale o del servizio digitale a norma degli articoli 135-decies, commi 4 e 5, e 135-undecies, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) il contratto consente tale modifica e ne fornisce una motivazione valida;
b) tale modifica e’ realizzata senza costi aggiuntivi per il consumatore;
c) il consumatore e’ informato in modo chiaro e comprensibile della modifica; e
d) nei casi di cui al comma 2, il consumatore e’ informato, con un anticipo ragionevole su un supporto
durevole, sulle modalita’ e il momento in cui viene effettuata la modifica, nonche’ circa il suo diritto di recedere dal contratto conformemente al comma 2 o circa la possibilita’ di mantenere il contenuto digitale o il servizio digitale senza tale modifica secondo quanto previsto al comma 4.
2. Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto qualora tale modifica incida negativamente sull’utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale o sull’accesso allo stesso da parte del consumatore, a meno che tali conseguenze negative siano trascurabili. In tal caso, il consumatore ha diritto a recedere dal contratto gratuitamente entro un termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell’informazione o, se successivo, dal momento in cui il contenuto digitale o il servizio digitale e’ stato modificato dal professionista.
3. Se il consumatore recede dal contratto conformemente al comma 2 del presente articolo, si applicano gli articoli 135-noviesdecies e 135-vicies.
4. I commi 2 e 3 del presente articolo non si applicano se il professionista ha consentito che, senza costi aggiuntivi, il consumatore mantenga il contenuto digitale o il servizio digitale senza modifica e se e’ preservata la conformita’ del contenuto digitale o del servizio digitale.

Articolo 135-vicies bis
Carattere imperativo delle disposizioni
1. Salvo quanto altrimenti disposto dal presente capo, e’ nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al professionista del difetto di conformita’, o dell’informazione del consumatore da parte del professionista circa la modifica del contenuto digitale o del servizio digitale, volto ad escludere o limitare a danno del consumatore, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente capo. La nullita’ puo’ essere fatta valere solo dal consumatore e puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice.
2. Il professionista puo’ sempre offrire al consumatore condizioni contrattuali di maggior tutela rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del presente capo.
3. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilita’ al contratto di una legislazione di uno Stato non appartenente all’Unione europea, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

Articolo 135 -vicies ter
Tutela in base ad altre disposizioni
1. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di formazione, validita’ ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno.
2. Per gli aspetti disciplinati dal presente capo non si applicano altre disposizioni aventi l’effetto di garantire al consumatore un livello di tutela diverso.».